Informativa Ritenuta d'Acconto

Riguardo le fatture rimborsate dall’assicurazione, nel rapporto “a tre” compagnia di assicurazione – assicurato – professionista:

1) la fattura riguarda l'aspetto IVA
 
2) la ritenuta segue il pagamento
 
Chi materialmente paga il compenso è sostituto d'imposta e DEVE operare la ritenuta,
indipendentemente dalla fattura (così come previsto dal D.P.R. 600/1973).
L'assicurazione paga di fatto un compenso ad un professionista, quindi opera e versa la
R.A. .
Sul piano IVA è altrettanto corretto che il professionista emetta la fattura intestandola
all’assicurato come prescritto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
 
L’assicurato solo in questo modo, ossia ricevendo la fattura da parte del professionista,
potrà detrarre le spese mediche non rimborsate dalla dichiarazione dei redditi (ex art. 10
punto b) del D.P.R. 917/1986 ).
 
Come riferimento legislativo citiamo il settimo comma dell’articolo 5 della Legge 57/2001:
“L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella
quietanza di liquidazione.
 
Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto.”
 
Per "documentazione probatoria" si intende la fattura intestata all’assicurato: in ogni caso
è lui ad aver conferito l'incarico ed è lui a comparire nel registro clienti.
 
Un altro riferimento legislativo si trova nell’articolo 4 del DL n. 70/2000, riportato di seguito:
“Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al
risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza
prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento,
provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti, dandone
comunicazione al danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata
al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di
un'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure
finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai
fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.”
 
Alla luce di quanto espresso precedentemente:
 
1) il dentista emette la fattura intestandola all’assicurato come prescritto dalla legge
sull’IVA;
 
2) la compagnia di assicurazione liquida la fattura del professionista, come stabilito dal
contratto di assicurazione;
 
3) la compagnia di assicurazione, effettuando il pagamento diventa a tutti gli effetti
sostituto di imposta ex art. 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973 e quindi effettua la
Ritenuta d’Acconto e la versa;
 
4) l’assicurato, ricevendo la fattura intestata a sé, può utilizzarla per le detrazioni
previste dal punto b) dell’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)